la nostra Associazione Anpcp rilascia attestato di Qualità e di Qualificazione Professionale dei Servizi Prestati ai sensi degli articoli 7 e 8 della Legge 14 gennaio 2013 N°4
ART 7
Sistema di attestazione
1. Al fine di tutelare i consumatori e di garantire la trasparenza del mercato dei servizi professionali, le associazioni professionali possono rilasciare ai propri iscritti, previe le necessarie verifiche, sotto la responsabilità del proprio rappresentante legale, un’attestazione relativa:
a) alla regolare iscrizione del professionista all’associazione;
b) ai requisiti necessari alla partecipazione all’associazione
stessa;
c) agli standard qualitativi e di qualificazione professionale
che gli iscritti sono tenuti a rispettare nell’esercizio
dell’attività professionale ai fini del mantenimento dell’iscrizione
all’associazione;
d) alle garanzie fornite dall’associazione all’utente, tra cui
l’attivazione dello sportello di cui all’art. 2, comma 4;
2. Le attestazioni di cui al comma 1 non rappresentano requisito necessario per l’esercizio dell’attività professionale
ART 8
Validità dell’attestazione
1. L’attestazione di cui all’art. 7, comma 1, ha validità pari al periodo per il quale il professionista risulta iscritto all’associazione professionale che la rilascia ed è rinnovata ad ogni rinnovo dell’iscrizione stessa per un corrispondente periodo. La scadenza dell’attestazione è specificata nell’attestazione stessa.
2. Il professionista iscritto all’associazione professionale e che ne utilizza l’attestazione ha l’obbligo di informare l’utenza del proprio numero di iscrizione all’associazione.